Gentile utente, il D.L. n. 104 del 14-08-2020 c.d. “Decreto Agosto” ha modificato le parole «30 settembre 2020», contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con «31 gennaio 2021» e pertanto la moratoria per i finanziamenti in essere richiesta da parte delle PMI ha subito una proroga al 31 gennaio 2021.

 Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario   secondo   le   medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56.

Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive di  cui  al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine  delle  misure  di sostegno di cui al citato  comma  2,  come  modificato  dal  presente articolo.

A completezza delle informazioni sopra descritte riportiamo il testo del richiamo normativo:

Richiamo normativo:

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.70 del 17-3-2020) Vigente al: 17-3-2020

 Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

 “Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

  1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 e’ formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
  2. Al fine di sostenere le attivita’ imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
  3. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  4. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita’, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  5. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e’ sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e’ dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita’, secondo modalita’ che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e’ facolta’ delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
  6. La comunicazione prevista al comma 2 e’ corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidita’ quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19….”