Gentile utente, la vigente normativa prevede a favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione di ambienti lavorativi e strumenti utilizzati, oltre che per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori ed utenti. È stato chiarito che il limite di euro 60.000 è riferito all’ammontare del credito; le spese massime agevolabili, pertanto, sono pari ad euro 100.000.

In dettaglio, l’agevolazione riguarda le spese:

  • di sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa od istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • di acquisto di:
    • DPI (ad esempio, mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
    • prodotti detergenti e disinfettanti;
    • DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
    • dispositivi (ad esempio, barriere e pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

Per quanto riguarda le spese di sanificazione, fra l’altro, la CM. 20/E ha specificato quanto segue a completezza delle informazioni sopra descritte riportiamo il testo del richiamo normativo:

  • per attività di “sanificazione”, si intende quell’attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica. La circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  • le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell’agevolazione in esame, sempreché sostenute nel 2020.

 

Per quanto, invece, riguarda le spese di acquisto di DPI, la CM. 20/E ha chiarito che:

  • sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo;
  • sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non utilizzate per finalità sanitarie;
  • rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’acquisto di abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto comunque necessario per la prevenzione ed il contenimento del contagio. Anche in tal caso, è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.

Comunicazione delle spese agevolabili (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020)

I beneficiari dei crediti d’imposta previsti dagli articoli 120 e 125 del D.L. Rilancio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo da sostenere entro il 31.12.2020 (sulla base di preventivi o, comunque, stimato con ragionevole certezza).

Tale comunicazione – secondo le modalità definite dal Provvedimento emanato lo scorso 10 luglio – va effettuata utilizzando l’apposito modello, esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici Entratel e Fisconline, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Per quanto riguarda, in particolare, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI (art. 125, D.L. 34/20):

  • la comunicazione in esame va presentata nel periodo dal 20.7.2020 al 7.09.2020;
  • nel citato periodo il beneficiario può inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza o presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta comunicato;
  • il credito massimo “teorico” fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili, risultanti dall’ultima comunicazione validamente inviata (il credito massimo spettante è pari ad euro 60.000). In merito, tuttavia, è opportuno segnalare che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 ha stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020, tenuto conto delle spese agevolabili comunicate dai contribuenti entro il 7 settembre 2020 e delle risorse disponibili. Ne consegue che il credito effettivamente spettante potrebbe essere anche significativamente inferiore al 60% delle spese sostenute;
  • il credito può essere utilizzato dai beneficiari nel modello Redditi 2021 oppure in compensazione – tramite mod. F24 – a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario;

Per scaricare il modulo dell’Agenzia delle Entrate dove indicare le spese clicca nel link qui sotto:

Modulo Agenzia delle Entrate comunicazione DPI