A partire dal prossimo 1° luglio 2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà euro a 1.999,99 euro (attuali 3.000,00), come previsto dall’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL “fiscale”).

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a euro a 1.999,99 riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche). Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007.

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

Dal punto di vista sanzionatorio, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, alle violazioni della disciplina suddetta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

I professionisti sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007. Per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione, la sanzione minima rimane di 3.000 euro (art. 63 comma 5 del DLgs. 231/2007).

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante nel tempo

Ambito temporale di riferimento Soglia
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022 1.000 euro