Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 128 del 19 maggio 2020 – S.O. n. 21) il Decreto- Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ed è entrato in vigore il 19 maggio 2020.

Di seguito riportiamo i principali contenuti del Decreto Legge.

Misure a sostegno dell’economia

VERSAMENTO DELL’IRAP (art. 24)

 Le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o compensi (nel 2019) non superiore a 250 milioni di euro, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Non è dovuta nemmeno la prima rata dell’acconto dell’IRAP per il 2020.

L’importo di tale versamento rimane comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

La disposizione non si applica per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli Enti pubblici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (2020)  e successive modifiche.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25)

 È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Il contributo, con un minimo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per le persone giuridiche, è compreso tra il 20% e il 10% della differenza del fatturato e dei corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019 e precisamente:

 

%CONTRIBUTO AMMONTARE RICAVI O COMPENSI NEL 2019
20% < 400.000 euro
15 % > 400.000 euro e < 1.000.000 euro
10% > 1.000.000 euro e < 5.000.000 euro

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della base imponibile IRAP.

Soggetti che ne possono beneficiare:

Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA che soddisfino le seguenti condizioni:

  • ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (in ogni caso, anche in assenza dei predetti requisiti, a chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ovvero per soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del suo ottenimento.

Il contributo non spetta a chi non è in grado di fornire certificazione di regolarità antimafia.

Modalità di ottenimento

Il contributo deve essere richiesto con istanza telematica entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica e sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

La procedura sarà definita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (art. 26)

 Riconosciuto un credito di imposta pari al 20% ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di aumenti di capitale a pagamento integralmente versati entro il 31 dicembre 2020, (fino a un investimento massimo del conferimento in denaro di euro 2.000.000) nelle società con le caratteristiche previste dalla norma1 (si veda oltre). La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Non possono beneficiare del credito d’imposta i conferimenti all’interno di un gruppo (non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa o sono da questa controllate).

Inoltre, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, alle società che abbiano deliberato l’aumento di capitale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse) fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale2.

Vincolo di non distribuzione di riserve fino al 1° gennaio 2024: la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Soggetti che ne possono beneficiare:

Con riferimento al credito di imposta pari al 20%: investitori, persone fisiche e giuridiche che effettuano l’aumento di capitale nelle società di cui sotto.

Con riferimento al credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio: l’agevolazione vale per le società di capitali, nonché le società cooperative, le società europee e le società cooperative europee con ricavi compresi tra 5 e i 50 milioni di euro che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo.

E’ necessario, tra le altre cose, essere in regola:

  • con versamenti fiscali e contributivi;
  • con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente.

Inoltre:

  • la società non deve rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; e
  • suoi amministratori, soci o il titolare effettivo non devono avere subito condanne definitive, negli ultimi cinque anni, per reati tributari (nei casi in cui sia stata applicata la prima accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo 7/2000).

Il credito d’imposta del 20% potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, ovvero in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento (senza limiti). Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della base imponibile IRAP.

Il credito d’imposta del 50% potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento (senza limiti). Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della base imponibile IRAP.

FONDO PATRIMONIO PMI (art. 26, comma 12)

Istituito un “Fondo Patrimonio PMI” (la cui gestione è affidata a Invitalia), al fine di sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione – per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale eseguito e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi – emessi da società aventi le stesse caratteristiche previste per l’agevolazione precedente.

Condizioni aggiuntive per società emittenti:

  • ricavi compresi tra 10 milioni e 50 milioni di euro;
  • avere un numero di occupati inferiore a 250;
  • aumento minimo di capitale 250.000 euro.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. Gli strumenti finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva.

La società emittente deve assumere tra l’altro, i seguenti impegni:

  • fino all’integrale rimborso, non deliberare o effettuare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
  • fornire a Invitalia un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti dalla società.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO (art. 28)

 Credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito di imposta, è raffrontato all’importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento ai mesi marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il riferimento è ai mesi di aprile, maggio e giugno).

Soggetti che ne possono beneficiare:

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. In caso di strutture alberghiere e agrituristiche, il credito spetta indipendentemente dal volume di affari e compensi registrato nel 2019.

Condizione necessaria è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Modalità di ottenimento

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (senza limiti). Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

RAFFORZAMENTO DELLE START UP INNOVATIVE (art. 38)

Tale misura, che si colloca nell’ambito dello “Smart&Start Italia”, è finalizzata a sostenere le start up innovative, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l’innovazione. Per l’anno 2020 sono destinati alle start up innovative 10 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo delle imprese innovative.

 

FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA (art. 43)

Istituito un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

 

MISURE PER LE ESPORTAZIONI E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE (art. 48)

Rifinanziati i fondi previsti per il sostegno alle esportazioni e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Potenziata la partecipazione di imprese italiane a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali.

Istituito un fondo di garanzia al fine di sollevare le piccole medie imprese che hanno ottenuto dei finanziamenti dai costi relativi alle fideiussioni bancarie e assicurative effettuate.

 

PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO (art. 50)

 In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto per la consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione del super ammortamento è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

Disciplina degli aiuti

DEROGA AL DIVIETO DI CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO A IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO ILLEGALI NON RIMBORSATI (art. 53)

 In considerazione della qualifica di evento eccezionale della pandemia da COVID-19, è stato previsto in via temporanea che, in deroga alla normativa comunitaria, potranno essere concessi aiuti anche alle imprese che hanno ancora l’obbligo di rimborsare gli aiuti illegalmente ricevuti, fermo restando l’adempimento di tale obbligo (i.e. gli aiuti saranno concessi al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione).

 

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI DIRETTE, ANTICIPI RIMBORSABILI O AGEVOLAZIONI FISCALI (art. 54)

 Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio potranno adottare misure di aiuto alle imprese, fino a un importo di 800.000 euro per impresa. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 Euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Tale aiuto potrà essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

 

AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI ALLE IMPRESE (art. 55)

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali, nonché le Camere di Commercio potranno adottare misure di aiuto a favore delle imprese, sotto forma di garanzie sui prestiti per gli investimenti e sui prestiti per il capitale di esercizio. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera  a), della  Comunicazione  Commissione Europea  (2020) :

 

Tipo di beneficiario Per il I anno Per il II – III anno Per il IV – VI anno
PMI 25 punti   base 50 punti base 100 punti base
Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile; o
  • il 25% del fatturato totale del beneficiario nel

La durata massima della garanzia è per sei anni e non deve eccedere:

  • il 90% del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; o
  • il 35% del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e
  • in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

 

AIUTI SOTTO FORMA DI TASSI D’INTERESSE AGEVOLATI PER I PRESTITI ALLE IMPRESE (art. 56)

 Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio potranno adottare misure di aiuto alle imprese relativamente sia ai prestiti concessi per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione della Commissione Europea (2020). In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. La tabella richiamata stabilisce i seguenti margini per il rischio:

 

Tipo di beneficiario Margine per il rischio di credito per il 1º anno Margine per il rischio di credito per il 2º-3° anno Margine per il rischio di credito per il 4º-6° anno
PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base
Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile; o
  • il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

 

AIUTI ALLE IMPRESE E COVID-19 (art. 57, 58 e 59)

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio potranno adottare misure di aiuto a favore di:

  • progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti;
  • investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19;
  • investimenti sostenuti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19.

Tali aiuti potranno essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, e di garanzie a copertura delle perdite.

 

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19 (art. 60)

 Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno adottare misure di aiuto al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19.

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI AIUTI (art. 61)

 Per tutte le disposizioni sopra richiamate (da articolo 54 a 60):

  • sono escluse dall’ambito di applicazione della norma, le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei regolamenti generali di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019;
  • il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020 e, per quelli concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine coincide con la data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020 da parte del beneficiario;
  • l’efficacia delle misure contenute nell’articolato è subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione

Misure fiscali

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (art. 119)

Incrementata al 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, la detrazione dall’IRPEF spettante per gli interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Agevolazione estesa anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

La detrazione potrà essere fruita in 5 rate di pari importo.

Soggetti che ne possono beneficiare:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • IACP;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)

 Credito di imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

Sono compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative.

Credito di imposta cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione (senza limiti).

 

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE (art. 121)

Per le spese sostenute per gli interventi sotto elencati, negli anni 2020 e 2021, è introdotta la possibilità, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;
  • di trasformare l’importo della detrazione spettante in credito di imposta – con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti – da utilizzare anche in compensazione (senza limiti), ma usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Le spese per interventi che danno diritto alla detrazione sono:

  1. recupero del patrimonio edilizio;
  2. efficienza energetica;
  3. adozione di misure antisismiche;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli

 

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 (art. 122)

Introdotto fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione anche parziale dei crediti d’imposta elencati sotto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I cessionari del credito possono utilizzarlo anche in compensazione (senza limiti), ma usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

I crediti d’imposta cui si applicano queste disposizioni sono i seguenti:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di

 

SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISA (art. 123)

Sono state soppresse definitivamente le c.d. “clausole di salvaguardia” previste in materia di IVA e accisa e quindi viene (al momento) scongiurato il graduale incremento programmato delle aliquote IVA fino al 13% (per l’aliquota ridotta) e fino al 25% (per l’aliquota ordinaria).

 

RIDUZIONE   ALIQUOTA   IVA   PER    LE   CESSIONI   DI    BENI    NECESSARI   PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (art. 124)

 Introdotta l’aliquota IVA del 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. In via transitoria, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, fino al 31 dicembre 2020 le cessioni di tali beni sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi relative a tali cessioni.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 125)

Credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Tale credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (senza limiti).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Ammissibili le seguenti spese:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • per l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo del Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (art. 126)

Prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa della riscossione (previsti dagli articoli 18 e 19 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23,) dei versamenti sospesi relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un massimo in quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 127)

Prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 61 e dell’articolo 62, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza COVID-19.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un massimo in quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020.

PROROGA DELLA RI-DETERMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI (art. 137)

 Ennesima proroga per la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni. Possibile rivalutazione per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e per i terreni posseduti al 1° luglio 2020.

Imposta sostitutiva dell’11%, sia per le partecipazioni qualificate che non qualificate sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola. Imposta rateizzabile fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI (art. 140)

No sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per gli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI (art. 141)

Differito al gennaio 2021 il termine a partire dal quale decorre la lotteria dei corrispettivi.

 

RINVIO    DELLA  DECORRENZA  DEL   SERVIZIO   DI    ELABORAZIONE,  DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE BOZZE PRECOMPILATE DEI DOCUMENTI IVA (art. 142)

 L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate è stato rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.

 

RINVIO DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (art. 143)

 È stata prorogata al 1° gennaio 2021 (i.e. per fatture inviate dal 1° gennaio 2021) la procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.

RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (art. 144)

 Proroga al 16 settembre 2020 dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e articolo 54-bis DPR 633/1972), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un massimo in quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (art. 145)

 Nel 2020 consentito effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione volontaria tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo.

 

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 (art. 147)

 A decorrere dal 2020 elevato il limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24, ovvero rimborsabili in conto fiscale, da 700 mila euro a 1 milione di euro.

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA) (art. 148)

 Viene previsto per il 2020 e il 2021 un intervento di adeguamento della normativa degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA. Sono stati differiti i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI DI IMPOSTA (art. 149)

Prorogato al 16 settembre 2020 il versamento delle somme dovute (nel periodo 9 marzo 2020- 31

maggio 2020) per:

  • atti di adesioni sottoscritti;
  • mediazioni;
  • conciliazioni;
  • recupero dei crediti di imposta;
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti;
  • atti di recupero dei crediti di imposta;
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle

Prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, per gli atti sopra indicati e per gli atti definibili con acquiescenza i cui termini di versamento scadono nel periodo 9 marzo 2020- 31 maggio 2020.

NOTA BENE

 I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o a decorrere da tale data mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI (art. 157)

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, saranno notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Tale proroga opera per gli atti emessi, ancorché non notificati entro il 31 dicembre 2020.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per ritardato pagamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

Resta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di Procedura Penale, ovvero quelli conseguenti l’applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall’articolo 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

CUMULABILITA’ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELLA SOSPENSIONE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 158)

Chiarito con norma interpretativa che nel caso di istanza di adesione presentata dal contribuente si applicano cumulativamente (in ogni caso) sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione sia la sospensione dei termini processuali di 38 giorni prevista dal Decreto Cura Italia.

PROROGA DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI (art. 161)

 I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tale proroga interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

Altre misure fiscali di settore

ESENZIONI DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU PER IL SETTORE TURISTICO (art. 177)

Viene prevista l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU in scadenza il 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & Breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale agevolazione è prevista anche per gli stabilimenti balneari, nonché per gli stabilimenti termali.

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI (art. 186)

Limitatamente al 2020 è stata aumentata al 50% la misura del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati.

 

 

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D.L. 19 maggio 2020 n. 34 – testo completo