L’11 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.P.C.M. che entra in vigore definitivamente dal 14 aprile 2020 e proroga fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio epidemiologico e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Il nuovo D.P.C.M. all’articolo 8 stabilisce che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
In particolare all’art. 2 prevede la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 3 che riportiamo nella pagina seguente.
Il Nuovo D.P.C.M. conferma che è consentita la prosecuzione delle seguenti attività e servizi (previa comunicazione al Prefetto):
• le attività che erogano servizi di pubblica utilità, servizi essenziali;
• le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico;
• le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 3 del D.P.C.M., e le filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
• l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
• le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo di Sicurezza

condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (si vedano nostre precedenti comunicazioni).
Inoltre sono state inserite le misure per gli esercizi commerciali che di seguito riportiamo:
• Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di minimo un metro ed in alcuni casi di due metri;
• Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
• Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
• Ampia disponibilità e accessibilità a sistemo per la disinfestazione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
• Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
• Uso dei guanti “usa e getta” nell’attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
• Accessi regolamentati e scaglionati secondo le modalità:
a) Attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) Per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) Per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
• Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Il Nuovo DPCM conferma che le attività produttive possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Infine, il Nuovo DPCM stabilisce che per le attività sospese è consentito previa comunicazione al Prefetto:
• l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
• la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

ALLEGATO
(IN GRASSETTO LE NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE ELENCO)

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni Vostro chiarimento.