
A seguito dell’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi, che ha comportato per la maggioranza degli imprenditori l’acquisto di un nuovo misuratore fiscale, evidenziamo che sono state introdotte anche nuove regole tecniche relative allo scontrino previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 739122/2019 del 31 ottobre 2019.
Dando per scontato che i fornitori dell’RT (Registratore Telematico) Vi abbiano dato le istruzioni necessarie per il coretto utilizzo dell’apparecchio, VI evidenziamo che oltre ai dati identificativi del RT devono essere indicati:
• la modalità di pagamento (contanti, bancomat carta di credito ecc…..);
• il codice lotteria del cliente.
Si ricorda che fino al 30.6.2020 le sanzioni non si applicano, in particolare la sanzione prevista nel caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, è disciplinata dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2):
• la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500,00 euro;
• è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
Pertanto, si invita a verificare la procedura adottata per l’emissione dello scontrino ed eventualmente a contattare i propri fornitori di RT per ricevere spiegazioni in merito.