
La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie. In ragione di ciò, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto l’onere di prove documentali relative all’effettuazione del trasporto merce nelle cessioni intracomunitarie.
La nuova disciplina diviene efficace a decorrere dall’1.1.2020.
RILEVANZA SOSTANZIALE DELL’ISCRIZIONE AL VIES E PRESENTAZIONE INTRAST
Per quanto attiene al numero di identificazione Iva, la Direttiva prevede che detto numero diventi per il fornitore – oltre che elemento necessario per il trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione – anche condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità alle operazioni intracomunitarie. L’applicazione di tale regime, dal 1.01.2020, sarà quindi condizionata:
a) all’inserimento dei dati del cessionario nel Vies, elemento che diventa essenziale per consentire allo Stato membro di arrivo di essere informato della presenza dei beni nel suo territorio;
b) al rispetto, da parte del cedente, dell’obbligo di presentazione dell’elenco riepilogativo Intrastat riportante le informazioni corrette sulla cessione intracomunitaria (fra cui è compreso l’identificativo Iva del cessionario).
LA PROVA DEL TRASPORTO NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
L’aspetto più rilevante riguarda l’introduzione nel regolamento n. 282/2011 dell’Articolo 45 bis, che individua i documenti probatori necessari per le operazioni intracomunitarie al fine di qualificare l’operazione come “non imponibile”. Il venditore interessato a dimostrare il carattere intracomunitario della cessione deve accompagnare la dichiarazione propria (nel caso di trasporto a suo carico) o resa dall’acquirente (nel caso di “Franco Fabbrica”) con ulteriori documenti tesi a corroborare quanto attestato. In particolare, nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso: di almeno due elementi di prova di cui al seguente elenco (elementi gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra:
a) documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
b) polizza di carico;
c) fattura di trasporto aereo;
d) fattura emessa dallo spedizioniere.
oppure, in alternativa, uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al seguente elenco (gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra:
a) polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
b) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
c) ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Nel caso, invece, in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario acquisire la dichiarazione rilasciata dal cessionario che certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione, congiuntamente al possesso dei documenti di prova come sopra individuati.
Come osservato da Assonime nella circolare n. 29 dello scorso 19.12.2019, le presunzioni previste dalla nuova disposizione hanno carattere di presunzioni “relative”, in quanto l’articolo 45-bis Regolamento 282/2011 specifica che l’Amministrazione finanziaria può disconoscere la non imponibilità della cessione se in possesso di prove sufficienti che dimostrino che i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato membro.
Infine, utili indicazioni per la corretta “gestione” delle citate presunzioni, arrivano dalle note esplicative predisposte dalla Commissione Europea, che dovrebbero a breve essere accompagnate da linee guida diramate dal nostro Dipartimento delle finanze.
Nelle stesse note si osserva che, per gli operatori che non dovessero riuscire ad acquisire i documenti tassativamente elencati nel Regolamento, tale fatto non dovrebbe comportare l’automatica inapplicabilità del trattamento di non imponibilità previsto ai fini Iva per le cessioni intracomunitarie. Pertanto, in generale, per provare l’effettiva cessione intracomunitaria intanto è bene conservare tutti i documenti possibili in apposito fascicolo: ordine/contratto, conferma d’ordine, DDT, CMR se c’è un corriere; fattura del corriere, la fattura emessa, documentazione bancaria del pagamento con IBAN estero, il mod. Intrastat, copia del DDT controfirmata dal cliente UE e attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso.