
Dal 1-1-2019 la fattura viene emessa con modalità elettronica con specifiche tempistiche.
La Fattura deve essere emessa a seconda delle circostanze e dei contesti operativi in 3 diverse “scadenze” differenti.
- Fattura connessa a documento di trasporto, con prezzo definito – la F.E. segue l’emissione del documento che attesta l’avvenuto trasporto e dovrà essere emessa e inviata allo SDI (Agenzia Entrate) entro il 15° giorno del mese successivo;
- Fattura connessa a documento di trasporto con prezzo da definire – si può posticipare l’emissione della F.E. fino al 15° giorno del mese successivo all’avvenuta determinazione del prezzo finale.
- Fattura emessa per accompagnare la merce – la F.E. assolva anche il compito di accompagnamento della merce quindi non viene emesso un documento di trasporto, e dovrà essere emessa contestualmente alla cessione, ed inviata allo SDI entro il 12° giorno dopo la vendita.
ART.62 Decreto-legge 1/2012 modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 , n. 27
Il prezzo di cessione delle uve può essere determinato in sede di libera contrattazione tra le parti venditrice e acquirente ed indicato sul contratto o sui documenti di vendita e può essere determinato successivamente alla consegna, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate. Se alla data di redazione del contratto o dei documenti di trasporto il prezzo non è ancora fissato, occorre riportare su di essi i riferimenti all’accordo in oggetto o gli elementi in base ai quali il prezzo verrà determinato.
L’emissione della F.E. dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo all’avvenuta determinazione del prezzo finale.
Comma 1 del D.M. 15/11/1975 G.U. n.310/1975
La normativa fiscale suddetta, dispone che per le cessioni di prodotti, di cui il prezzo può essere determinato successivamente alla consegna, la fattura relativa può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato.
In questo caso al momento del conferimento dell’uva il Documento di Trasporto (DDT) deve essere accompagnato dalla dicitura “conferimento con prezzo da determinare ai sensi del Decreto Ministeriale 15 novembre 1975”.
La circolare dell’Agenzia dell’Entrate del 17/06/2019 n. 14/E al punto 3.1 definisce che la fattura elettronica, introdotta dal 01-01-2019, può essere emessa nei maggiori termini previsti dalle disposizioni speciali come il disposto del Comma 1 del D.M. 15/11/1975 G.U. n.310/1975.
Esempio:
a. Emissione DDT con data 13/09/2019 – con dicitura “conferimento con prezzo da determinare ai sensi del Decreto Ministeriale 15 novembre 1975”;
b. Determinazione del prezzo di conferimento dell’Uva in data 05 ottobre 2019
c. Data emissione della fattura elettronica: entro il 31 ottobre 2019
d. Termine ultimo per l’invio allo SdI della fattura elettronica: 15 novembre 2019