
EMISSIONE AUTOFATTURA
Gli obblighi di fatturazione elettronica devono essere adempiuti anche per le cd. “autofatture” emesse dal contribuente, indicando i propri dati sia quale emittente (cedente/prestatore) che quale destinatario (cessionario/committente).
Alcuni casi di emissione di autofattura (oggi elettronica per obbligo) sono:
• L’autofattura in caso di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dall’operazione, da emettere entro i successivi trenta giorni come previsto dall’art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/1997 per evitare la sanzione a carico del cessionario/committente;
• L’autofattura per omaggi;
• L’autofattura per passaggi interni per i soggetti con contabilità Iva separata;
• L’autofattura a norma dell’art. 17 secondo comma del DPR 633/72;
• L’autofattura per acquisti da agricoltori esonerati.
Nei casi in cui vi è invece obbligo di (sola) integrazione della fattura ricevuta (le fatture di acquisto intracomunitario oppure le fatture per le operazioni previste dall’art. 17 del DPR 633/72 (reverse charge)) sorge l’obbligo di predisposizione di una “autofattura” a cui va allegato il file della fattura di acquisto. Per tale FATTURA EMESSA (con allegato il file della fattura di acquisto) non vi è l’obbligo ma soltanto la facoltà di trasmissione telematica al sistema SdI.
Lo Studio suggerisce di procedere all’invio tramite SdI utilizzando una numerazione diversa rispetto alle altre fatture di vendita.
Va evidenziato che l’eventuale trasmissione delle fatture di acquisto intracomunitario con il file di integrazione non esonera dall’invio dell’Esterometro.