
Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate. La legge annuale per il mercato e la concorrenza (124/17) aveva infatti escluso l’adempimento, in un’ottica di semplificazione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.
L’agenzia delle Dogane aveva successivamente chiarito che l’esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre. L’obbligo di denuncia all’Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all’ingrosso o che gestiscono i depositi.
L’obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell’esonero, a decorrere dal 30 giugno 2019 data di entrata in vigore della Legge.
La documentazione necessaria al fine di ottenere la licenza fiscale dall’Agenzia delle Dogane è la seguente:
1. istanza in bollo da €. 16,00;
2. marca da bollo da €. 16,00 da applicare sulla licenza;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. copia del documento d’identità del titolare o del legale rappresentante, in corso di validità (fronte-retro);
5. copia dell’autorizzazione comunale, ovvero l’identificativo nazionale SUAP/l’Ufficio SUAP/ed il Codice Pratica SUAP, da indicare nel istanza, ove è prevista.
La documentazione, disponibile presso il sito web https://www.adm.gov.it/portale/, va inviata all’ufficio doganale competente mediante raccomandata A/R.
Si consiglia, in ogni caso, di fare una verifica sulle licenze esistenti e inviarne copia al proprio referente di Studio.[/column]