Il Decreto Cura Italia di Marzo è stato pubblicato in G.U. – D.L. 17/3/2020 n. 18, entra in vigore il giorno stesso  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 17/03/2020; si tratta di una vera e propria manovra economica per tentare di arginare gli effetti drammatici del virus sulla sanità e sull’economia italiana. Di seguito riportiamo il richiamo agli articoli che riteniamo significativi per la nostra clientela, suddividendoli per materia.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

ART. 19 NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

La CIG ordinaria è stata estesa a tutti i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La concessione di entrambe le misure è per un periodo di 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. E’ prevista una procedura semplificata che prevede la dispensa dai vincoli sui termini e dalla procedura dell’accordo sindacale.
La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quella in cui ha avuto inizio il periodo di sospensioni/riduzione attività. Il trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

ART. 22 NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

La CIG in deroga è stata estesa a tutti i datori di lavoro, anche con un solo dipendente, che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. La gestione è affidata alle Regioni e province autonome, che possono concedere la misura per un periodo non superiore alle 9 settimane, previo accordo. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni, a cui andranno presentate le domande; sarà poi l’INPS a procedere al pagamento diretto ai lavoratori.

ART. 23 CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I  LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19

Per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e autonomi INPS è previsto il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni al 50% della retribuzione. Potrà usufruire della misura solo 1 tra i 2 genitori. Per i figli tra i 12 e i 16 anni è possibile l’astensione da lavoro per il tempo di chiusura della scuola senza retribuzione ma con mantenimento del posto di lavoro.

ART. 27 INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata dall’INPS previa domanda.

ART. 28 INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria, ovvero artigiani, commercianti, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli) con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata dall’INPS previa domanda.

ART. 29 INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato  involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

ART. 31 INCUMULABILITÀ TRA INDENNITÀ

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

ART. 63 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad euro 100, rapportati al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti di imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ART. 96 INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di  collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

ART. 105 ULTERIORI MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO

All’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

ART. 54 ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”, CD. “FONDO GASPARRINI” 

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene rafforzato il fondo di solidarietà, reso accessibile ai lavoratori autonomi e professionisti con specifica autocertificazione di riduzione del fatturato oltre il 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 a causa dell’emergenza coronavirus. Per l’accesso non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

ART. 55 MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE 

Possibile trasformazione di crediti verso insolventi in credito di imposta, utilizzabili in compensazione o richiedibili a rimborso.

ART. 56 MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere
di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione prevista è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

ART. 57 SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA

Possibilità di ottenere nuove linee di credito garantite dallo Stato e tramite la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

VERSAMENTI 

ART. 60 RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

ART. 61 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Sospensione dei versamenti fino al 31 Maggio 2020 dei pagamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dell’IVA di Marzo per i soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale […].
I predetti versamenti andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a, il termine slitta al 31 maggio 2020.

ART. 62 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Resta ferma la disposizione di cui all’art. 1 del DL 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
– ritenute alla fonte relative ai dipendenti e ad i redditi assimilati
– trattenute addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti di imposta
– IVA
– contributi previdenziali e assistenziali e assicurativi.
I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Gli adempimenti di natura tributaria sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
E’ stata introdotta la possibilità per i lavoratori autonomi professionisti ed agenti di commercio di non subire le ritenute IRPEF sui ricavi pagati tra l’8 marzo ed il 31 marzo, mediante rilascio di apposita dichiarazione ai propri clienti, con obbligo di versamento autonomo delle stesse entro il 31 maggio 2020. La facoltà è concessa ai soggetti privi di personale dipendente.

ART. 68 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Slitta la rata scaduta il 28 febbraio 2020 della rottamazione ter e quella in scadenza il 31 marzo 2020 del saldo e stralcio. Entrambe andranno effettuate il 31 maggio 2020.

ART. 95 SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO

Le Federazioni sportive nazionali, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, possono non procedere al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali fino al 31 maggio 2020.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili.

AGEVOLAZIONI E ADEMPIMENTI 

ART. 65 CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Sono escluse le attività classificate come “essenziali” dal DPCM dell’11 marzo 2020 ed i professionisti.

ART. 106 NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ 

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

ART. 113 RINVIO DI SCADENZE ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI 

Sono prorogate le ECO-scadenze relative al MUD, RAEE e Tributo Gestori Ambientali al 30 giugno 2020.

ART. 67 SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI 

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di accertamento degli enti impositori vengono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (2 anni: il 2015 si prescriverà nel 2022).

ART. 103 SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA 

Sospesi i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

ART. 104 PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Per scaricare il testo integrale del D.L. 17/03/2020 n. 18 clicca nel link qui sotto:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf