Il Decreto Cura Italia di Marzo è stato pubblicato in G.U. – D.L. 17/3/2020 n. 18, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 17/03/2020; si tratta di una vera e propria manovra economica per tentare di arginare gli effetti drammatici del virus sulla sanità e sull’economia italiana.

Di seguito riportiamo un focus sulle misure a sostegno del lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO (articolo 19) CIGO

Ambito di Applicativo

Datori di lavoro che hanno sospeso/ridotto l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 appartenenti alle seguenti categorie:

  • Imprese dell’Industria: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; dell’edilizia ed affini; esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; frangitura delle olive per conto terzi; boschiva, forestale e del tabacco; enti pubblici
  • Imprese Artigiane: dell’edilizia e affini; che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei; produttrici di calcestruzzo preconfezionato; addette all’armamento ferroviario; addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • Cooperative: di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali; Agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri.

Esclusioni:

Sono escluse le aziende:

  • Artigiane
  • Del terziario
  • Del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari;
  • Esercenti la piccola pesca e la pesca industriale:
  • Armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
  • Esercenti impianti di trasporto a fune
  • Esercenti autoservizi pubblici di linea;
  • Dello spettacolo;
  • Compagnie e gruppi portuali.

Soggetti beneficiari

I lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in forza al 23 Febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità lavorativa. (deroga al requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro) con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Durata

Periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020 al 31 Agosto 2020 per una durata massima di 9 mesi.

I periodi non vengono conteggiati ai fini della durata massima complessiva di integrazioni salariali e ai fini della durata massima di eventuali altre integrazioni salariali in corso. Inoltre, non si tiene conto dei limiti relativi al n. delle settimane nel Biennio mobile o relativi alla proporzione delle ore lavorabili.

Importo

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate, comprese tra le 0 ore e il limite dell’orario contrattuale.

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

DOMANDA

La domanda può essere presentata con le consuete modalità sul sito dell’INPS utilizzando la nuova causale <COVID-19 nazionale>.

Le aziende non devono fornire prove in ordine all’evento e alla ripresa dell’attività lavorative, né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le aziende che hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale”. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione, che verrà annullata d’ufficio per i periodi corrispondenti.

La domanda va presentata entro la fine del 4 mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.

Procedura Sindacale

Si è dispensati dal rispetto dei termini della procedura sindacale di cui al DLGS 148/2015, ma si deve comunque procedere all’informazione, consultazione e all’esame congiunto in ordine alla durata, al n° dei lavoratori interessati, in concerto con le rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistente, o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Liquidazione

2 modalità:

  • Anticipazione e conguaglio da parte del datore di lavoro
  • Pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che il datore debba comprovare le difficoltà finanziarie.

Esenzioni

Non è dovuto da parte del datore il versamento del contributo addizionale di cui all’art 5, 29 c. 8 e 33 c. 2 del DLGS 148/2015, trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile.

  1. L’efficacia della misura è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

ASSEGNO ORDINARIO

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale che interviene nei casi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e che viene erogata in favore dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondi di integrazione salariale.

Ambito di Applicativo

Datori di lavoro con più di 5 dipendenti che hanno sospeso/ridotto l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19  e che rientrano nelle seguenti settori:

Settori in cui sono stati istituiti Fondi di Solidarietà:

  • settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
  • settore del personale dipendente di Poste Italiane SpA e delle società del Gruppo Poste italiane;
    • settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
    • settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
    • settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;
    • settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
    • settore marittimo – Solimare;
    • settore trasporto pubblico;
    • settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani

Settori in cui sono stati costituiti i Fondi Di Solidarietà Bilaterali Alternativi:

  • settore dell’artigianato;
    • settore della somministrazione di lavoro.

Settori rientranti nel Fondi di Solidarietà Residuale

I Settori in cui NON è stato istituito un Fondo di Solidarietà né un Fondo di Solidarietà Bilaterale, rientrano nel campo del FIS – Fondo di integrazione Salariale, ovvero il Fondo Di Solidarietà Residuale istituto presso l’INPS.

Nel FIS rientrano tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che non hanno costituto Fondi di Solidarietà bilaterali o Fondi Di Solidarietà Bilaterali Alternativi.

Esclusioni:

Sono escluse le aziende che rientrano nei settori di intervento della CIGO (Imprese dell’industria e dell’edilizia) e della CIGS (aziende commerciali con più di 50 dipendenti; alle agenzie di viaggio e turismo compresi i tour  operator, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti).

Soggetti beneficiari

I lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in forza al 23 Febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità lavorativa. (deroga al requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro) con esclusione dei dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Durata

Periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020 al 31 Agosto 2020 per una durata massima di 9 mesi.

I periodi non vengono conteggiati ai fini della durata massima complessiva di integrazioni salariali e ai fini della durata massima di eventuali altre integrazioni salariali in corso. Inoltre, non si tiene conto dei limiti relativi al n. delle settimane nel Biennio mobile o relativi alla proporzione delle ore lavorabili.

Importo

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate, comprese tra le 0 ore e il limite dell’orario contrattuale.

DOMANDA

La domanda può essere presentata con le consuete modalità sul sito dell’INPS utilizzando la nuova causale <Emergenza COVID-19 nazionale>.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Le aziende che hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale”. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione, che verrà annullata d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i Fondi Di Solidarietà Alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

La domanda va presentata entro la fine del 4 mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.

Procedura Sindacale

Si è dispensati dal rispetto dei termini della procedura sindacale di cui al DLGS 148/2015, ma si deve comunque procedere all’informazione, consultazione e all’esame congiunto in ordine alla durata, al n° dei lavoratori interessati, in concerto con le rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistente, o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Modalità di Liquidazione

2 modalità:

  • Anticipazione e conguaglio da parte del datore di lavoro
  • Pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che il datore debba comprovare le difficoltà finanziarie.

Esenzioni

Non è dovuto da parte del datore il versamento del contributo addizionale di cui all’art 5, 29 c. 8 e 33 c. 2 del DLGS 148/2015, trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile.

 

  1. L’efficacia della misura è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

 

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: (articolo 22)

 Ambito di Applicazione

Datori di lavoro non beneficiari delle tutele previste in materia di sospensione/riduzione in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, FIS e Fondi di solidarietà). I lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in forza al 23 Febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità lavorativa. (deroga al requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro) con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Esclusioni:

  • Datori di lavoro domestico.
  • Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO alle prestazioni del FIS e dei Fondi di Solidarietà.
  • Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

Durata

un periodo di massimo 9 settimane.

Importo

L’indennità è pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

DOMANDA

La CIGD è concessa dalle Regioni e Province Autonome previo ACCORDO, che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per i datori che occupano fino a 5 dipendenti.

La domanda deve essere presentata alla Regione o Provincia Autonoma, che la istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Concessione del Trattamento

Le Regioni o le Province Autonome devono emanare un decreto e trasmetterlo all’INPS, in modalità telematica, entro 48 ore dall’adozione unitamente alla lista dei beneficiari.

Modalità di liquidazione

Esclusivamente tramite pagamento diretto del trattamento da parte dell’INPS, per questo motivo il datore di lavoro dovrà inviare il modello “SR14”.

Esenzioni

Non è dovuto da parte del datore il versamento del contributo addizionale di cui all’art 5, 29 c. 8 e 33 c. 2 del DLGS 148/2015, trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile.

  1. L’efficacia della misura è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

 

 MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI, PARASUBORDINATI E SUBORDINATI

 (Articolo 27, 28, 29, 30, 38)

 

Ambito di applicazione:

[art 27]

  • Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020 iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23/02/2020 iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

[art 28]

  • Lavoratori autonomi Artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione Separata).
  • Lavoratori autonomi Commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione Separata).
  • Lavoratori autonomi Agricoli (Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione Separata).

[art 29]

  • Lavoratori subordinati stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1 gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020; non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

[art 30]

  • Lavoratori subordinati agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

[art 38]

  • Lavoratori subordinati dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Durata: per il mese di marzo

Importo: 600 Euro. Tale indennità non concorrerà alla formazione del reddito.

DOMANDA: L’indennità verrà erogata previa DOMANDA da predisporre ed inoltrare sul sito dell’INPS, nell’apposita funzione, disponibile a fine marzo, nel servizio “DOMANDA DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO”à”BONUS SERVIZI DI BABY-SITTING”.

 

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (Articolo 63)

Ambito di Applicazione:

I lavoratori con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000

Importo:

Premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad euro 100, rapportati al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti di imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO (Articolo 23)

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020 sono state disposte misure di supporto ai lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni.

Ambito di applicazione:

  • Lavoratori subordinati privati e pubblici
    • Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
    • Lavoratori autonomi iscritti all’INPS

Genitori con figli fino ai 12 anni di età o con figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purchè iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Decorrenza: dal 5 marzo 2020 al 3 aprile 2020;

Durata: massimo 15 giorni, continuativi o frazionati, fruibili alternativamente dall’uno o dall’altro genitore;

Importi:

  • Lavoratori subordinati privati e pubblici à indennità pari al 50% della retribuzione + contribuzione figurativa
  • Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata à indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
  • Lavoratori autonomi iscritti all’INPS à indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro svolto.

DOMANDA:

  • Lavoratori subordinati privati:
    • I genitori che intendo usufruire del congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
    • I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
    • Se già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” od il congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. 151/2001 NON devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo verranno convertiti nel concedo Covid-19.
  • Lavoratori subordinati pubblici

Non devono presentare domanda all’INPS ma alla propria Amministrazione Pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

  • Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
    • I genitori che intendo usufruire del congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” (figli minori di 3 anni) possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
    • I genitori di figli portatori di handicap grave, possono già usufruire del congedo COVID-19, potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
    • I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
  • Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
    • I genitori che intendo usufruire del congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” (figli minori di 3 anni) possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
    • I genitori di figli portatori di handicap grave, possono già usufruire del congedo COVID-19, potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
    • I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

 

BONUS PER IL SERVIZIO DI BABY SITTING COVID-19

In alternativa alla suddetta prestazione è possibile optare per un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Ambito di Applicazione:

  1. Lavoratori subordinati del settore sanitario, pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
  2. Lavoratori subordinati privati
  3. Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
  4. Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
  5. Lavoratori autonomi NON iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali)

Con figli con età inferiore ai 12 anni alla data del 5 marzo 2020 o con figli di qualsiasi età con handicap in situazione di gravità, purchè iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

Esclusione:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito.
  • Se è stato già richiesto il congedo Covid-19.

Importo:

massimo di euro € 600 per famiglia per le categorie B,C,D,E,.

massimo di euro € 1000 per famiglia per la categoria A.

Erogato mediante Libretto famiglia, quindi i beneficiari dovranno registrarsi come “utilizzatori” nel servizio “PRESTAZIONI OCCASIONALI LIBRETTO FAMIGLIA. Mentre i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting dovranno registrarsi nella medesima piattaforma come “prestatori”.

DOMANDA:

Da presentare sul sito dell’INPS, nell’apposita funzione, disponibile ad aprile, nel servizio “DOMANDA DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO”à”BONUS SERVIZI DI BABY-SITTING”.

Cumulabilità:

Il bonus è cumulabile con i giorni di permesso L. 104 estesi;

Il bonus è cumulabile con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave;

  

PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 104/1992 (Articolo 24)

Incremento dei permessi ex Legge 104/92: 12 giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge. Tali permessi possono essere fruiti a giorni o frazionati in ore e possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese.

Ambito di Applicazione:

Lavoratori che assistono un familiare con handicap grave

DOMANDA:

  • Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda.
  • Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso.
  • I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda, secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
  • I lavoratori pubblici devono presentare la domanda alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

 

LAVORO AGILE (Articolo 39)

Diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Ambito di Applicazione:

lavoratori dipendenti disabili o con famigliari disabili;

Durata: fino al 30 aprile 2020;

Condizione: compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione.

Priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità

agile: lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

 

LICENZIAMENTI

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (Articolo 46)

 Decorrenza:

dalla data di entrata in vigore del decreto per 60 gg.

Effetto:

  • non è possibile avviare procedure di licenziamento collettivo e quelle già in corso sono sospese per il medesimo periodo;
  • Impossibilità di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo;
  • Sono sospesi i termini di impugnazione del licenziamento per 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Per qualsiasi chiarimento lo Studio rimane a disposizione.