
Il Decreto “Cura Italia” D.L. 18 del 17/03/2020 tra le misure a sostegno del lavoro ha previsto momento per il solo mese di Marzo, con l’intento di riproporlo per il mese di Aprile), per le seguenti categorie di soggetti:
- Liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23/02/2020 iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. [art 27]
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23/02/2020 iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. [art 27]
- Lavoratori autonomi Artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione Separata). [art 28]
- Lavoratori autonomi Commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione Separata). [art 28]
- Lavoratori autonomi Agricoli (Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione
- Soci e amministratori di società di persone e di capitali, iscritti all’INPS alla Gestione Commercianti o Artigiani o Agricoli. [art 28]
- collaboratori familiari, anche se non è stata enunciata l’impresa familiare.
- Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolare di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
- Operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo;
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020;
Per coloro che non fosse già in possesso delle modalità semplificata con esclusivo riferimento alle domande di prestazioni sopra indicate che anche solo con la prima parte del PIN che viene inviata via sms o mail al omento della richiesta.
Il PIN si può richiedere:
1. tramite il Contact center al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
2. accedendo al sito internet dell’INPS www.inps.it e andando su “ENTRA IN MY INPS”.
Per quanto riguarda la richiesta sul sito è semplice e veloce. Bisogna accedere sul sito www.inps.it andando su “ENTRA IN MY INPS” per entrare nella procedura clicca nel link qui affianco:
Il PIN si richiede cliccando su Richiedi e gestisci il tuo PIN ,da qui si inserisce CODICE FISCALE si flegga su residenza ITALIANA o ESTERA e si procede alla compilazione della scheda seguente.
Si clicca su AVANTI e si inseriscono tutti i dati personali (anagrafici, residenza, e recapiti telefoni e mail) che vengono richiesti nella schermata successiva. Fatto questo si clicca ancora su AVANTI alla fine della pagina e la procedure è completata.
Arriverà quasi subito un Sms o una mail con la prima parte del PIN, la seconda (che non vi serve però per poter fare questa domanda di indennità) vi dovrebbe arrivare via posta entro 15 giorni.
Si può accedere ai servizi INPS anche tramite la CNS o la Carta d’identità elettronica o nel caso di identità digitale SPID.